Piotr WYRWA
Tax Consultant presso RSM Poland
Nell’ultimo articolo apparso sul blog disponibile al presente LINK relativo all’agevolazione per l’attività di ricerca e sviluppo (nel prosieguo agevolazione R+S) siamo giunti alla conclusione che, nonostante l’approccio liberale da parte degli organismi fiscali di cui usufruisce un’ampia schiera di contribuenti, un’attuazione efficace di detta agevolazione richiede un’analisi approfondita delle normative in essere, in particolare quelle relative al profilo dell’attività di un dato contribuente.
Nessuno sarà a mio avviso particolarmente sorpreso dall’apprendere che l’attuazione dell’agevolazione R+S dà vita a nuovi scenari di rischio fiscale. Una delle modalità per la riduzione di tale rischio è quello di inoltrare una domanda di rilascio di un’interpretazione fiscale. Non si tratta ovviamente di una panacea per tutti i mali in quanto la procedura di interpretazione di per se stessa ha più volte reso amaro il sangue dei contribuenti e ha fatto sudare freddo i loro consulenti (per maggiori informazioni su questo cammino a ostacoli rimandiamo al presente LINK). Cionondimeno l’esperienza ci mostra che la domanda per il rilascio di un’interpretazione è una strada percorribile e lo si raccomanda particolarmente ai soggetti interessati all’agevolazione R+S.
Detta domanda, per essere valida, richiede in primis l’identificazione dei settori ove si scontrano gli interessi del contribuente con quelli del Fisco. È un po’ questo l’oggetto della contesa che permette di individuare i quesiti da inserire nella richiesta. I punti controversi nascono il più delle volte quando le normative di regolamentazione permangono poco intellegibili tanto da essere oggetto di una duplice oppure multipla interpretazione.
I vari rischi sorgono anche quando gli organismi fiscali non riescono a elaborare una posizione univoca relativamente all’interpretazione di tali normative. Adottando una piccola dose di sarcasmo si potrebbe affermare che anche in questo caso i legislatori in materia non ci hanno deluso e meglio non hanno fatto gli organismi che si sono lanciati in precipitose interpretazioni successivamente ai numerosi quesiti ricevuti dai contribuenti.
Per meglio illustrare quanto sopra ricorreremo all’esempio relativo al riconoscimento dei cosiddetti “costi qualificati”(quali le spese alla base del calcolo dell’agevolazione R+S), le spese sostenute per le remunerazioni e i contributi dei dipendenti. Nella fattispecie il legislatore ha deciso che tra i costi qualificati si annoverano gli oneri di cui all’art. 12 comma 1 della legge sul PIT (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei contributi a titolo di tali oneri, per la parte finanziata dal pagatore di contributi, qualora tali oneri e contributi riguardino i dipendenti assunti al fine di realizzare un’attività di ricerca e sviluppo.
Dalla normativa di cui sopra si evince pertanto che le remunerazioni e i contributi, affinché rappresentino dei costi qualificati, debbono riguardare i dipendenti assunti al fine di portare a termine un’attività di ricerca e sviluppo. Il legislatore si è però scordato di fornire delle indicazioni su come interpretare tale requisito.
Fino a poco tempo fa predominava la convinzione per cui l’assunzione ai fini di un’attività di ricerca e sviluppo deve trovare ogniqualvolta espressione nelle disposizioni di un contratto di lavoro. In altre parole gli organismi esigevano che il dipendente ricevesse un contratto da cui si evinceva chiaramente che l’assunzione era mirata all’attività di ricerca e sviluppo; come se una tale formulazione del contratto potesse effettivamente far sì che il dipendente svolga tale attività.
Di primo acchito si nota che tale approccio è troppo restrittivo, dando adito in particolare a situazioni assurde come se gli aspetti secondari e formali avessero il predominio sull’ambito effettivo delle mansioni svolte dal dipendente (una sorta di form over substance). Tale posizione non prende in considerazione il fatto che i dipendenti non sono in linea di principio assunti per ruoli assimilabili a quello di esperto per l’attività di ricerca e sviluppo, ma per ruoli definiti in base alle più ricorrenti definizioni del mercato. Un altro aspetto problematico è rappresentato dal fatto che alcuni dipendenti potrebbero essere stati integrati al fine di condurre l’attività di ricerca e sviluppo ancor prima dell’introduzione dell’agevolazione R+S e dell’entrata in vigore della disposizione di cui sopra.
Alla luce di quanto esposto vi invitiamo ad analizzare i contratti di lavoro sottoscritti con i dipendenti. I dati presenti in tali accordi, come per esempio la descrizione del ruolo ricoperto, consentono di definire le mansioni svolte da parte di un determinato dipendente, ovvero quali progetti di ricerca e sviluppo vengono attuati da parte della vostra impresa? La remunerazione di dipendenti che svolgono nei fatti un’attività di ricerca e sviluppo non può rappresentare la base per il calcolo dell’agevolazione alla luce delle disposizioni del contratto di lavoro?
Come già sottolineato, per l’agevolazione R+S assume un grossa importanza la prassi degli organismi. Con una certa dose di ottimismo si può rilevare che di recente sono giunti segnali di liberalizzazione relativamente all’approccio degli organismi per l’interpretazione del requisito di assunzione del dipendente “al fine” di compiere ricerca e sviluppo. Tale posizione consente la partecipazione del dipendente in tale attività non solo sulla base delle disposizioni di cui al contratto di lavoro, a condizione ovviamente che lo svolgimento di tali mansioni sia ascrivibile ad altri fattori. Detto approccio risulta pertinente allorché l’agevolazione R+S riguarda i costi effettivamente correlati all’attività di ricerca e sviluppo e non le spese imputatele sulla scorta delle disposizioni presenti nel contratto di lavoro.
Un altro elemento chiave di tale documentazione dovrebbe essere la registrazione dell’orario di lavoro del dipendente la quale consente, se effettuata in maniera affidabile, la verifica delle mansioni svolte dal dipendente.
Tale considerazione, come sovente avviene nel nostro mondo di fiscalisti, fa sorgere un ulteriore dubbio. Se dai documenti in nostro possesso si evince che il dipendente impiega soltanto parte del proprio tempo all’attività di ricerca e sviluppo, tra i costi qualificati annoveriamo l’insieme, una parte o nessuna spesa effettuata per la remunerazione e i contributi? A questa domanda cercheremo di rispondere a breve sul nostro blog...