Krzysztof WOŹNIAK
Audit Senior presso RSM Poland
Lo svolgimento della due diligence
È ormai prassi consolidata durante la prima fase della due diligence firmare tra le parti un accordo di riservatezza, noto in inglese come non-disclosure agreement (NDA). Occorre sottolineare che le clausole di tale accordo sono disciplinate dall’art. 721 del codice civile.
- Qualora nel corso delle trattative una delle parti abbia fornito delle informazioni riservate, la controparte è tenuta a non rivelare e a non divulgarle ad altri soggetti e a non utilizzare dette informazioni per i propri fini, fatti salvi accordi particolari tra le parti.
- In caso di mancata o scarsa ottemperanza agli obblighi di cui al paragrafo 1, la parte lesa può richiedere alla controparte la riparazione del danno oppure la restituzione dei vantaggi conseguiti.
L’NDA non regola ancora l’esatto svolgimento e l’ambito delle analisi effettuate, né tantomeno il prezzo di un investimento potenziale, tuttavia garantisce che le future azioni delle parti (tra cui la partecipazione di esperti alla due diligence e le trattative) avranno carattere riservato. In base al paragrafo dell’art. 721 del codice civile, è prevista anche una sanzione qualora una delle parti non osservasse le disposizioni in oggetto.
L’elemento successivo del processo di due diligence sarà in linea generale la firma di una lettera di intenti, un accordo term sheet oppure un memorandum of understanding (MOU). Il denominatore comune di questi tre documenti è l’assenza di un loro valore giuridico sostanziale, fatti salvi accordi particolari tra le parti. Non trovano applicazione in tal caso neanche le normative del codice civile riguardo i contratti preliminari.
L’obiettivo fondamentale dei predetti accordi risulta la definizione delle intenzioni di massima della transazione prevista, i cui dettagli verranno successivamente negoziati e inseriti nel contratto di investimento. I presenti contratti dovrebbero definire la volontà di ambo le parti di finalizzare la transazione, le loro intenzioni e i loro progetti. La firma di tali accordi è particolarmente consigliata allorché sono previste delle trattative a più fasi e il contratto finale conterrà tanti piccoli dettagli della transazione.
La tappa successiva di una data transazione di investimento è il più sovente il processo di due diligence, a opera di esperti in stretta collaborazione con le parti interessate. In prima istanza l’investitore/gli investitori fa/fanno la scelta degli esperti che effettueranno l’analisi e produrranno, sulla base delle conclusioni raggiunte, dei rapporti pertinenti. È fondamentale che il team prescelto di esperti abbia chiaramente identificato l’obiettivo dell’esame e abbia ricevuto indicazioni precise da parte dell’investitore riguardo alle questioni di primaria importanza dell’investimento. In sede di firma dell’accordo tra la società di consulenza prescelta e l’investitore occorre indicare chi sarà il coordinatore del processo, e in che modo avverrà lo scambio di dati tra l’auditor (inclusi avvocati, revisori contabili, specialisti di corporate finance, consulenti fiscali e altri esperti) e l’acquirente e il venditore.
È buona prassi quella di, antecedentemente all’inizio di tutta l’analisi, che l’auditor ricavi tutte le informazioni disponibili dall’esterno riguardo al potenziale investimento. A tal fine l’auditor si può avvalere di:
- Informazioni mediatiche,
- Informazioni riguardo le correlazioni di capitale e di persone,
- Pareri di terzi,
- Rapporti correnti e periodici (in caso di società quotate in Borsa),
- Sito internet del venditore,
- Informazioni contenute nell’estratto del Registro Nazionale Giudiziario,
- Informazioni contenute nei registri fondiari,
- Informazioni contenute nel registro dei pegni fiscali.
Una volta ricevute tutte le informazioni riguardo l’investimento dalle fonti di cui sopra, risulterà più facile redigere una lista dei documenti necessari per la due diligence già nella fase iniziale. Detta lista può essere ovviamente modificata sulla base delle successive informazioni ottenute dal venditore; è possibile infatti che alcune transazioni oppure eventi economici comportino un rischio maggiore di altre e pertanto vanno analizzate con particolare attenzione.
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