Karolina BARTKOWIAK
Tax Consultant presso RSM Poland
Non sarete di certo stupiti nel sentrivi dire che l’obiettivo finale di ogni azienda consiste nel raggiungimento delle migliori performance economiche possibili. Il risultato finale, come risaputo, viene calcolato sulla base delle entrate e degli utili nonché dei costi e delle perdite. Di conseguenza gli imprenditori puntano a massimizzare i profitti cercando di limitare le spese. Relativamente alla riduzione dei costi nelle società di capitali, riaffiora frequentemente la questione della retribuzione dei sindaci in ragione della mansione da essi svolta all’interno di tale organo. Taluni affermano che l’opera prestata, nonché il tempo dedicato all’espletamento delle incombenze gravanti su un sindaco di una società a responsabilità limitata, in particolare se di modeste dimensioni, sono insignificanti, e pertanto un compenso risulta essere fuori luogo. Siamo certi che tale ragionamento sia fondato e che tale risparmio sia utile all’azienda?
A titolo gratuito, pertanto con un ricavo per la società
Eppure le cose non stanno proprio così … Negli ultimi anni i tribunali amministrativi e gli organi fiscali si si sono frequentemente pronunciati nei casi in cui i sindaci espletano le proprie funzioni gratuitamente, ovvero non percependo alcuna retribuzione da parte della società. In tal caso la prestazione ricevuta costituisce una prestazione non equivalente, ovvero essa presenta una precisa dimensione economica potenzialmente dotata di un importo equiparabile a una retribuzione ipotetica, la quale, qualora fosse stata prevista e corrisposta, avrebbe costituito per la società un costo. Il vantaggio economico è rappresentato pertanto dai risparmi effettuati da parte della società, la quale si sarebbe dovuta far carico di alcune spese nel caso di una prestazione equivalente. Tale parere si riflette nella sentenza del Tribunale Centrale Amministrativo del 29 ottobre 2015, numero di riferimento del fascicolo: II FSK 2232/13, oltre che in quella del Tribunale Amministrativo Regionale di Breslavia del 22 gennaio 2014, numero di riferimento del fascicolo: I SA/Wr 2061/13.
Di conseguenza gli organi fiscali e i tribunali amministrativi sono dell’avviso che, qualora i sindaci di una società di capitali (analogamente a quelli di un consiglio di amministrazione o di una commissione di revisione) espletino le proprie funzioni senza percepire a tale titolo un compenso, si viene a generare, a favore della società stessa, un’entrata fiscalmente imponibile in quanto la stessa ha usufruito di una prestazione gratuita ai sensi dell’art. 12 comma 1 punto 2 della Legge del 15 febbraio 1992 in materia di imposta sul reddito delle persone giuridiche (Gazzetta ufficiale polacca del 2014, voce 851, con modificazioni), nel prosieguo nota come “Legge sull’IRPEG”.
Il valore di detta prestazione gratuita viene fissato in base alle norme dell’articolo 12 comma 6 punti 1 e 4 della Legge sull’IRPEG, ossia in funzione dei prezzi di mercato applicati al momento dell’erogazione di detti servizi oppure – qualora l’oggetto delle prestazioni sia costituito da servizi rientranti nell’ambito dell’attività economica del soggetto prestante – in base ai prezzi applicati nei confronti degli altri utenti. La giurisprudenza prevede che al fine di stabilire il valore della prestazione in base al prezzo di mercato occorra far riferimento a un importo equivalente all’entità del compenso che la società di cui sopra sarebbe stata probabilmente tenuta a corrispondere ai propri sindaci oppure all’entità di detto compenso che la stessa versava oppure versa a detti sindaci (qualora soltanto alcuni di essi abbiano diritto a detto compenso).
Riassumendo, qualora le persone che esercitano delle funzioni all’interno degli organi di una società di capitali non percepiscano a tale titolo un compenso da parte della società, si viene a generare favore della società stessa, un’entrata derivante da una prestazione gratuita la cui entità equivale solitamente all’importo della retribuzione che la società avrebbe dovuto corrispondere ai membri degli organi di cui sopra, qualora detta prestazione fosse stata resa dietro il pagamento di un compenso. Nella prassi tuttavia una corretta definizione del valore della prestazione gratuita può risultare alquanto ardua.
I soci costituiscono un’eccezione alla regola
Rispetto alla posizione predominante fra i tribunali amministrativi e gli organi fiscali un’eccezione alla regola di cui sopra è costituita dalla situazione in cui le funzioni negli organi di una società di capitali vengano espletate da soggetti che ne siano al contempo soci (o azionisti). Tale distinzione risulta dal fatto che a un socio spettano, alla luce delle quote possedute in una società a responsabilità limitata, determinati diritti patrimoniali, in particolare il diritto ai dividendi o quello di percepire parte del patrimonio sociale in caso di liquidazione della società. Ciò significa che l’espletamento gratuito, ossìa senza percepire una retribuzione, della carica di un membro di un organo sociale può comportare per detto socio vantaggi economici tangibili. In altri termini, un amministratore o un sindaco di una società, di cui è al contempo socio (azionista), pur non percependo una retribuzione “diretta” a titolo di espletamento della carica di membro, gode di determinati vantaggi economici sotto forma di dividendi. In tal caso non può dunque trattarsi di una mancata equivalenza, condizione imprescindibile affinché possa generarsi, a favore della società, un’entrata derivante da prestazioni gratuite. Pertanto, qualora a un socio dovesse essere affidata la carica di membro di un organo societario senza per tale motivo percepire un compenso, in tal caso non viene generata, a favore della società, un’entrata derivante da una prestazione gratuita. Tale parere è stato inoltre ribadito dal Tribunale Centrale Amministrativo con la sentenza del 29 ottobre 2015, numero di riferimento del fascicolo: II FSK 2232/134 oltre che in quella del 4 aprile 2014, numero di riferimento del fascicolo: II FSK 1094/2012.
È interessante notare che il parere di cui sopra risulti applicabile qualora le funzioni all’interno di un organo di una società di capitali vengano espletate non dal socio stesso bensì da un dipendente di quest’ultimo, designato al fine di portare a termine delle mansioni presso un organo di una società subordinata. Gli organi fiscali rilevano che, poiché una prestazione di un socio (persona fisica) operante in qualità di membro di un organo sociale non costituisce per la società una prestazione gratuita in quanto questi potrà in futuro aspirare al dividendo come forma di prestazione equivalente, va considerata equiparabile la prestazione di una persona giuridica, la quale - pur non potendo realizzare le prestazioni disgiuntamente - accetta di delegare una persona fisica idonea sostenendone i costi di esercizio (si veda a esempio l’interpretazione individuale del Ministro delle Finanze, rilasciata mediante il Direttore dell’Ente Fiscale di Bydgoszcz in data 3 aprile 2013, ITPB3/423-23/13 oltre a quella in data 3 febbario 2011, ITPB3/423-618/10/AM).
Retribuzione versata: più vantaggi che perdite
Alla luce delle motivazioni dei tribunali amministrativi e degli organi fiscali di cui sopra sarebbe bene soffermarsi con attenzione, al momento di pianificare la struttura e le modalità di funzionamento di una società di capitali, su chi farà parte degli organi sociali e se tali soggetti saranno chiamati a espletare le proprie funzioni in modo gratuito, oppure dietro il versamento di un compenso. Una volta effettuato il calcolo finale ci si potrebbe render conto che non tutti i risparmi devono per forza tramutarsi in un vantaggio per la società. Mi riferisco non solo all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (CIT) applicabile alla fonte di cui in precedenza e generata a titolo delle prestazioni percepite a titolo gratuito, bensì anche agli eventuali interessi sugli arretrati fiscali, i quali potrebbero addirittura ammontare al 12% nell’arco di un anno.
Al momento della definizione e del versamento ai sindaci del compenso derivante dall’espletamento delle funzioni all’interno di un organo sociale, la Società stessa limita il rischio che gli organi fiscali possano ritenere che a suo favore venga a generarsi un’entrata derivante da una prestazione parzialmente o interamente gratuita. Inoltre, alla luce dell’articolo 16 comma 1 punto 38a della Legge sull’IRPEG, le spese di cui sopra possono venire considerate alla stregua dei costi aziendali. Non vanno inoltre trascurati alcuni vantaggi non prettamente economici quali il miglioramento dell’umore dei sindaci o l’aumento della loro motivazione a svolgere scrupolosamente le proprie incombenze, il che costituisce indubbiamente un ulteriore vantaggio per l’azienda …