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Condizioni per il rimborso anticipato dell’Iva

Monika KAŁUZIAK
Accounting Senior presso RSM Poland

Il contribuente, di fronte ad un’eccedenza dell’Iva a credito su quella a debito, ha diritto di computarla in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o chiederne il rimborso sul conto bancario indicato.

Il termine standardizzato per l’esecuzione del rimborso, previsto dal decreto sull’imposta sul valore aggiunto, è di 60 gg. Il contribuente può, tuttavia, chiedere il rimborso anticipato, previsto dall’art. 87 comma 6 del predetto decreto, tramite presentazione, in sede di dichiarazione dell’Iva, di un’apposita domanda. La richiesta di rimborso anticipato va presentata sul modulo ufficiale VAT-ZT o in altra forma, a condizione di riportare tutti i dati richiesti dall’ente fiscale. Il termine più breve in cui l’Agenzia delle entrate può eseguire il rimborso sono 25 gg.

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Il contribuente intenzionato a presentare la richiesta di rimborso anticipato dell’Iva deve ricordare di soddisfare i seguenti requisiti:

  1. percepire ricavi dalle attività imponibili ai fini dell’Iva;
  2. saldare tutte le fatture indicate nella dichiarazione corrente. Non ha importanza se le fatture siano stato saldate per bonifico su un conto bancario del fornitore o per compensazione. È doveroso sottolineare che le compensazioni del valore superiore a 15.000 euro possono essere contestate dagli uffici dell’Agenzia delle entrate;
  3. saldare le fatture relative ai periodi d’imposta precedenti, se computate in diminuzione dell’imposta relativa al periodo per il quale il rimborso viene richiesto;
  4. gli importi delle fatture passive riportate nella dichiarazione, relativi agli acquisti effettuati sul territorio nazionale e all’estero, oltre che gli importi delle fatture attive, devono combaciare con gli importi dell’imposta indicati nella dichiarazione.

Ha altresì diritto al rimborso anticipato, il contribuente che, oltre ad effettuare operazioni sul territorio nazionale, esegua operazioni con i fornitori e clienti esteri. In tal caso, per comprovare l’avvenimento dell’operazione è sufficiente la documentazione doganale, le dichiarazioni di importazione nonché le autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali. Se, invece, il contribuente presta servizi o fornisce beni solo a favore dei soggetti esteri, non ha diritto al rimborso anticipato dell’Iva.

Richiedendo il rimborso anticipato, bisogna tenere conto che l’ente fiscale quasi di certo eseguirà attività di verifica della fondatezza della richiesta di rimborso. In caso di fondati dubbi, l’Agenzia delle entrate può, ai sensi dell’art. 87 comma 2 del decreto sull’imposta sul valore aggiunto, prorogare il termine per l’esecuzione del rimborso fino all’ultimazione delle attività di verifica della documentazione. Tuttavia, se non vengono riscontrate irregolarità, il contribuente riceverà l’importo spettante a titolo di eccedenza dell’Iva, maggiorato degli interessi maturati durante le verifiche.

Se il contribuente è certo di poter soddisfare tutti i requisiti richiesti non dovrebbe esitare a presentare la richiesta di rimborso anticipato.