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Clausola contro l'elusione fiscale – come applicarla in caso di unione e divisione delle società e per lo scambio di quote?

Piotr WYRWA
Tax Consultant presso RSM Poland

Oggi vorrei presentarvi la sentenza della CGUE riguardante l'Euro Park Service e rispondere alla domanda su come applicare la clausola contro l'elusione fiscale in caso di unione e divisione delle società e per lo scambio di quote.

Tra le norme che limitano l'elusione fiscale la più ampia applicazione si trova nella cosiddetta ”clausola generale dell'elusione fiscale” indicata nell'Ordinamento tributario e nella clausola dell'elusione fiscale ai fini dell'imposta IVA. Tuttavia dall’1 gennaio 2017 le norme contro l'elusione fiscale sono state introdotte anche nella legge sul CIT [imposta sul reddito delle persone giuridiche] (art. 10 comma 4 e comma 4a) e nella legge sul PIT [imposta sul reddito delle persone fisiche].

Queste norme riguardano l'unione e la divisione delle società e lo scambio di quote, ovvero transazioni che nella maggior parte dei casi, conformemente alla legge sul CIT, hanno un regime fiscale favorevole al momento della loro realizzazione. In base alla clausola introdotta dal 2017 queste norme non vengono però applicate laddove lo scopo principale o uno degli scopi principali dell'unione o della divisione delle società o dello scambio di quote è l'elusione/l'evasione fiscale. La legge sul CIT sancisce inoltre che se tali transazioni non sono state concluse per comprovate ragioni economiche si presume quindi che lo scopo principale o uno degli scopi principali di tali operazioni sia l'elusione o l'evasione fiscale.

La norma potrebbe sembrare a prima vista bizzarra e per certi versi comica (verrebbe quasi da dire contribuente, dimostra che l'asino non vola!) se non fosse che la sua applicazione può comportare gravi conseguenze a chi non fosse in grado di dimostrarlo. Inoltre l’accettazione „dell’assunto” (cioè «riconoscere la presenza di un fatto non accertato in base ad altri fatti accertati») sembra contraddire le premesse in base alle quali si costruisce un „nuovo” ed equo sistema tributario.

Una parte dei lettori può essere sorpresa dal fatto che non si tratta tuttavia di un'idea (o meglio “trovata”) polacca. La possibilità di far dipendere la neutralità dell'unione, della divisione e dello scambio di quote dalla realizzazione di tali operazioni per comprovate ragioni economiche trova espressione nei regolamenti comunitari, favorendone quindi l’interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea. La suddetta Corte ha emesso una sentenza molto interessante a riguardo l'8 marzo 2017 (n. del fascicolo C‑14/16; causa Euro Park Service).

Nella sua pronuncia la Corte ha indicato che gli Stati membri non possono ricorrere a una generale ipotesi di frode fiscale. La Corte ha rilevato che successivamente all’accertamento del fatto che la transazione prevista avesse scatenato una frode ed elusione fiscale, gli Stati membri non possono basarsi solamente su criteri generali preventivamente stabiliti ma devono valutare di volta in volta l'operazione nel suo complesso. La CGUE ha altresì indicato che il fatto di stabilire dei principi generali volti a escludere automaticamente alcune categorie di operazioni da quelle che generano benefici fiscali, senza verificare che si tratti effettivamente di abusi fiscali, fuoriesce dall’ambito necessario per prevenire tali fenomeni.

La suddetta decisione, nonostante riguardasse un soggetto francese, ha delle conseguenze pratiche anche per i contribuenti polacchi. La pronuncia non genera una situazione per cui le norme introdotte dall’1 gennaio 2017 siano incompatibili con il diritto comunitario, ma piuttosto la Polonia non può accettare riguardo alle operazioni dei contribuenti l’assunto generale di frode fiscale né di elusione fiscale. Le autorità tributarie devono eseguire un'accurata analisi di tutte le reali circostanze del caso e l'onere della prova graverà ogniqualvolta sull'autorità tributaria.