Adam KOŁODZIEJCZYK
consulente fiscale, Junior Tax Manager presso RSM Poland
Recentemente abbiamo ottenuto numerose richieste da parte dei nostri clienti relative alla liquidazione dell’Iva sui solleciti di pagamento di penali o interessi per inadempimenti contrattuali. I solleciti del genere appaiono p.es. nel caso di preannunciare ai fornitori ritardi nei pagamenti. Chi redige solleciti, emettendo la relativa fattura, dovrebbe maggiorarla dell’Iva? Siccome sono situazioni sempre più frequenti, volevo spiegare in breve che regime Iva si dovrebbe applicare sui solleciti di pagamento.
Chi rilascia un sollecito, si giustamente chiederebbe: ma dov’è il problema? Sono un imprenditore e tutte le mia attività sono soggette all’Iva, dunque perché non lo dovrebbe essere la redazione di un sollecito? Se rilascio un sollecito verso un mio cliente che ha preso da me una macchina in leasing, questo non verrà considerato come attività inerente all’esercizio d’impresa (che è soggetta all’Iva!)?
Ecco la risposta: queste attività sono ovviamente inerenti all’esercizio d’impresa, il che, almeno nel campo dell’Iva, non è però il criterio determinante per l’applicazione dell’imposta stessa. In quanto, oltre al criterio d’inerenza all’esercizio d’impresa, l’attività deve rientrare nella categoria di operazione imponibile, che di solito viene rappresentata da forniture di beni o servizi. E qui gatta ci cova…Il nudo atto di sollecito verso un nostro cliente non può essere ritenuto come fornitura di servizi, a maggior ragione fornitura di beni.
Si tratta di un servizio, solo con la presenza del principio di reciprocità, di fronte a benefici per ambedue le parti dell’operazione economica. La società presta il servizio di fornire al cliente una macchina, regolarmente pagato. Io tengo la contabilità dei miei clienti, di fronte ad un pattuito compenso. Queste sono proprio delle attività soggette all’Iva, in quanto l’altra parte dell’operazione ne riceve un misurabile beneficio.
Nel caso di un sollecito o un preannuncio, non si può parlare di un servizio. Anche se l’obbligazione a pagare per solleciti può risultare da risoluzioni contrattuali, il pagamento non è connesso al servizio di fornitura della macchina (seguendo sempre il nostro esempio), bensì è risultato di inadempienze contrattuali. È più un risarcimento per ritardi nei pagamenti oppure, eventualmente, per danni subiti. In questo caso non si tratta di servizi e, di conseguenza, di obblighi di liquidazione dell’Iva. Lo stesso vale per risarcimenti, interessi di mora o penali.
I conformità all’art. 88 comma 3a p. 2 del decreto sull’imposta sul valore aggiunto, non si ha diritto a portare l’Iva a credito su una fattura relativa ad un’attività esente dall’Iva.
Se tale attività non è soggetta all’Iva, come registrarla? La più giusta soluzione è quella di emettere una nota contabile. Queste attività non dovrebbero essere registrate neanche nel registro Iva, né evidenziate nella dichiarazione di liquidazione dell’imposta.