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Nota di variazione: un momento della variazione dei ricavi e costi. Buon momento per una rinfrescata.

Tomasz BEGER
consulente fiscale, Tax Partner presso RSM Poland

Come succede spesso in caso di novità fiscali, silenziosamente e di nascosto, viene introdotta la modifica sul momento di imputare, ai fini della determinazione dell’IRES/IRPEF, gli importi delle note di variazioni relative alle operazioni attive e passive. Perché è così importante?

Solo per ricordare: a partire da alcuni anni i tribunali amministrativi (TAR[1] compreso) sostengono che in merito all’imposta sul reddito, qualsiasi variazione dei ricavi, indipendentemente dalla sua natura (sconto ricevuto a operazione conclusa, bonus, restituzione della merce, svista) e dal periodo di ritardo rispetto all’operazione originaria, non viene considerata un’operazione economica. Per conseguenza tutto quello che risulta dall’emissione di una nota di variazione (sottointeso come un aumento dei ricavi e costi) dovrebbe essere registrato con data retroattiva, nel periodo in cui il ricavo è stato originariamente imputato. A titolo di esempio, se per una fornitura effettuata nel 2012, il contribuente emettesse una nota di variazione nel 2015, sarebbe costretto a fare una rettifica della dichiarazione dei redditi presentata nel 2012 (nonostante il documento che lo giustifica emerga con 3 anni di ritardo). Questo nuovo approccio è diventato oggetto di severe critiche da parte degli addetti ai lavori, in quanto caotico ed eccessivamente impegnante. Critiche rimaste inascoltate dai tribunali amministrativi.

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Un simile approccio da parte delle autorità fiscali[2] viene applicato nei confronti dell’acquirente che ha ottenuto una nota di variazione che ridetermina i suoi costi fiscali. Secondo le autorità tributarie, tale documento dovrebbe essere imputato nel periodo in cui il costo fiscale (della relativa fattura) è stato originariamente registrato con effetti sulla base imponibile.

I casi sopradescritti dimostrano l’atteggiamento delle autorità fiscali e dei tribunali amministrativi che è ben lontano dalla realtà economica, con buona pace di certezza del diritto e omogeneità della giurisdizione tributaria per casi riferentisi al periodo antecedente all’introduzione delle modifiche (prima del 2011 ogni rettifica dei ricavi e costi veniva comunicata al corrente, senza particolari problemi). Sembra che i problemi tecnici che i contribuenti devono affrontare siano stati finalmente riconosciuti dal legislatore. Il ministero dell’Economia ha redatto un disegno di legge (presentato alla Camera polacca il 26 maggio 2015) che dovrebbe risolvere, una volta per tutte, il problema della corretta imputazione della variazione dei ricavi e costi. Come ho accennato all’inizio del mio post, la modifica alla legge sull’IRES e IRPEF viene introdotta di nascosto, attraverso un atto legislativo dal titolo che non fa nemmeno pensare alle imposte: Legge sulla modifica di legge – del codice di procedura civile e di altre leggi, a supporto della risoluzione amichevole di controversie (Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów). Cosa ci troviamo? Negli artt. 2, 3 e 4 del disegno troviamo un riferimento
alle imposte sul reddito e, con il dejà vu perché ritorniamo allo status quo di qualche tempo fa, l’indicazione che la variazione dei costi/ricavi, per prinipio, viene imputata nel periodo dell’emissione della nota di variazione di riferimento. Questa regola non sarà applicabile solo se la variazione risulterà da un errore o svista nella fattura originaria. Si vorrebbe gridare: finalmente! (sussurando: ma perché così tardi?). Personalmente non sono un forte sostenitore di questa soluzione. Spero che, nonostante il periodo feriale e le elezioni autunnali, il disegno diventerà legge ancora quest’anno (le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2016).

 

[1] Sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale del 1 giugno 2011, n. di fascicolo II FSK 156/10, del 16 maggio 2012, n. di fascicolo II FSK 2005/10, del 10 ottobre 2012, n. di fascicolo II FSK 508/11, del 26 giugno 2012, n. di fascicolo II FSK 2422/10, del 2 agosto 2012, n. di fascicolo II FSK 31/11, del 25 aprile 2014, n. di fascicolo II FSK 4/13, del 1 ottobre 2014, n. di fascicolo II FSK 2134/12

[2] Interpretazioni: del Direttore della Camera fiscale di Łódź (l’ente fiscale sorvegliante l’Agenzia delle entrate) del 12 marzo 2013, n. di fascicolo IPTPB1/415-739/12-5/AG, del 27 gennaio 2014, n. di fascicolo IPTPB3/423-454/13-2/KJ, del 2 settembre 2014, n. di fascicolo IPTBP3/423-204/14-2/PM; Direttore della Camera fiscale di Varsavia del 16 ottobre 2012, n. di fascicolo IPPB1/415-897/12-2/ES, del 15 luglio 2013, n. di fascicolo IPPB5/423-279/13-4/IŚ; Direttore di Izba Skarbowa di Poznan, del 3 giugno 2013, n. di fascicolo ILPB1/415-269/13-2/AG, del 14 maggio 2014, n. di fascicolo, ILPB1/415-286/14-4/IM; Direttore della Camera fiscale di Bysgoszcz del 18 luglio 2013, n. di fascicolo ITPB3/423-210/13/PS.