Sylwia KOZŁOWSKA
Tax Supervisor presso RSM Poland
Senza dubbio, gli amministratori di ogni parte correlata si trovano di fronte ad un dilemma: disporre una documentazione sui prezzi di trasferimento o sperare di non essere chiamati a presentarla da parte dell’Agenzia delle entrate. E se già predisporla, allora quando – durante l’anno d’esercizio o al suo termine?
Attualmente, quasi ogni controllo relativo all’imposta sul reddito equivale alla richiesta, da parte dell’Agenzia delle entrate, di presentare la documentazione sui prezzi di trasferimento. Uno degli errori più ricorrenti nel periodo dal 1/01/2013 al 1/07/2014, in caso di mancati versamenti d’imposta superiori a 1 000 PLN, riguardava la mancanza della documentazione sul transfer pricing. Anche quest’anno, il controllo relativo alla documentazione fiscale sarà una delle priorità dei controlli fiscali (vedasi il Piano nazionale delle attività dell’Amministrazione fiscale per il 2015[1]).
Entro quando il contribuente deve predisporre la documentazione?
Il legislatore non ha indicato un termine, entro il quale il contribuente sarebbe tenuto a predisporre, tecnicamente, la documentazione fiscale. A giudizio delle autorità fiscali e dei tribunali amministrativi, lo stesso fatto di verificarsi della circostanza di cui all’art. 9a, comma 2, del Decreto sulla imposta sulle società (superamento delle soglie di fatturato previste) fa scattare l’obbligo di predisporre la documentazione in oggetto. Tenendo comunque conto degli artt. 9a e 11 del Decreto in oggetto nonché delle sue caratteristiche e dei fini ai quali dovrebbe rispondere la documentazione fiscale, il contribuente dovrebbe curarla al corrente, man mano effettuando le operazioni che, ai sensi di legge, vengono intese come operazioni tra parti correlate.[2] Questo significa che il contribuente non dovrebbe aspettare la chiusura dell’anno d’esercizio, ma già nel suo corso reperire informazioni necessarie per predisporre il documento, in quanto entro il termine di 7 giorni bisogna già presentare la documentazione e non prepararla da zero.
La documentazione predisposta entro il termine di 7 giorni non garantisce l’immunità
Una sentenza abbastanza controversa sull’argomento è stata emessa il 3 aprile 2014 dal Tribunale Amministrativo Regionale di Gorzów Wielkopolski[3]. Nel caso specifico si trattava di una documentazione fiscale predisposta a controllo in corso, dove l’ente fiscale era in possesso di prove che la documentazione è stata in effetti approntata nell’arco di 7 giorni dalla relativa richiesta. Il tribunale ha sentenziato che il contribuente è tenuto non solo a presentare la documentazione entro il termine prescritto, ma a curarla al corrente (durante l’anno d’esercizio di riferimento). Ambedue gli obblighi vanno soddisfatti congiuntamente. La documentazione predisposta ad hoc, in occasione del controllo, è stata valutata, nel caso in questione, come non affidabile, facendo comunque incorrere il contribuente in una multa sotto la forma del 50% dell’aliquota dell’imposta.
La sentenza definitiva, che, nel caso in oggetto, dovrà emettere il Consiglio di Stato, speriamo, contesterà le motivazioni fornite nel primo grado. Giudicare la documentazione come non affidabile, solo per il fatto che sia stata approntata a controllo in corso, invece che al corrente, va ampiamente oltre gli obblighi imposti al contribuente dalle disposizioni di legge in materia di transfer pricing. L’applicazione dell’aliquota d’imposta prevista dalle norme sanzionatorie, nel caso in cui il contribuente abbia comunque adempito all’obbligo di presentazione della documentazione richiesta, va contro l’articolo 19, comma 4, del Decreto sulla imposta sulle società.
Modifiche in arrivo
Ci sono in programma, a partire dal 2016, importanti modifiche in merito al transfer pricing, risultanti dalle nuove linee guida in materia di documentazione fiscale, pubblicate dall’ OCSE. Attualmente, è allo studio del ministero delle Finanze un disegno di legge[4] che ridefinirà in toto il concetto della parte correlata, il cui tipo e i cui limiti varieranno in ragione dei ricavi e dei relativi costi sostenuti dal contribuente.
A che cos’altro bisognerà prestare particolare attenzione? Il legislatore ha in programma di stabilire, in maniera chiara e trasparente, il termine per la predisposizione della documentazione – non oltre il giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad un dato anno d’esercizio. Vista la celerità dei lavori, ci sono buone probabilità che le nuove disposizioni in materia di transfer pricing entreranno in vigore a partire dal prossimo anno.
Che ricadute avranno sui contribuenti? Innanzitutto, non dovrebbero esserci più dubbi riguardo a entro quando predisporre la documentazione fiscale. Quegli imprenditori che effettuano diverse operazioni infragruppo, che vedono coinvolte parti correlate, dovrebbero stare attenti in quanto 3 mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio (termine per presentare la relativa dichiarazione dei redditi) sembrano troppo pochi per predisporre complessa documentazione fiscale. In tal caso, già nel corso dell’anno d’esercizio bisogna reperire e accumulare dati utili ai fini della documentazione.
Ne vale la pena?
Rispondendo alla domanda inclusa nel titolo, si può affermare, senza troppe esitazioni, che vale la pena di curare al corrente i prezzi di trasferimento. Questo ci dà la certezza non solo di evitare l’aliquota del 50% prevista dalle norme sanzionatorie, ma anche di non essere costretti a dover approntare la documentazione entro i 7 gg. o di vedersela rigettata come non affidabile. Le modifiche in programma introdurranno disposizioni univoche in tal senso, indicando la data utile entro la quale dovrà essere predisposta la documentazione. Questo spingerà i contribuenti a ragionare ex ante e non ex post sulle operazioni effettuate fra parti correlate, il che trova conferma anche nella giurisdizione sostenente che la documentazione dovrebbe essere curata al corrente. Di certo sarà una rivoluzione per i contribuenti polacchi, per cui l’argomento della transfer pricing non era finora al centro degli interessi. Con le nuove disposizioni, saranno tenuti a presentare la dichiarazione annuale dei redditi e predisporre la documentazione fiscale contemporaneamente.
[1] Piano nazionale delle attività dell’Amministrazione fiscale, ministero delle Finanze, pp. 11.
[2] Vedasi, a titolo d’esempio, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Danzica del 19 giugno 2013, n. di fascicolo I SA/Gd 529/13, nella risposta della Camera fiscale di Varsavia del 6 agosto 2014 all’interpello ordinario, n. IPPB5/423-446/14-2/AS, ovvero del 18 dicembre 2012, n. IPPB5/423-821/12-2/AS.
[3] N. di fascicolo: I SA/Go86/14.
[4] Il Disegno di legge del 27 aprile del 2015 in riforma del Decreto sull’imposta sul reddito delle persone fisiche