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100% del rimborso dell’Iva sull’acquisto di autovetture – solo per i contribuenti più zelanti

Mateusz CHŁOSTA
consulente fiscale, Junior Tax Manager presso RSM Poland

L’uso esclusivo dell’autovettura per fini dell’attività d’impresa del contribuente, è l’unico caso per cui è previsto il rimborso del 100% dell’Iva accreditata sull’acquisto e sull’uso dell’autovettura. Per giustificarlo, il contribuente è obbligato a tenere un registro del chilometraggio effettuato. E qui gatta ci cova. Il decreto Iva indica come tenere il chilometraggio correttamente e quali elementi dovrebbe contenere. Il problema è che i contribuenti interessati interpretano queste indicazioni diversamente da quanto lo fanno i funzionari dell’Agenzia delle entrate.

Ogni metro censurato

I motivi della rigidità dell’Ente fiscale sono ovvi, e si basano sul principio che ogni centimetro percorso va giustificato. Un dipendente del contribuente è andato in macchina alla banca situata 1150 metri dalla sede del datore di lavoro – da giustificare. Poi dalla banca è passato all’ufficio postale – da giustificare. Dopo è andato al municipio, e alla fine, prima di tornare in azienda, è passato ad un negozio di articoli per ufficio – ogni tappa del suo passaggio dovrebbe essere evidenziata, con tanto di indirizzo del posto visitato e chilometri percorsi. Inoltre, secondo il fisco, tale viaggio non può essere evidenziato come singolo percorso, con il punto di partenza e di arrivo nella sede dell’azienda e con il totale dei chilometri percorsi. Ogni tappa deve essere evidenziata separatamente.

Detto questo, farsi rimborsare il 100% dell’Iva per l’utilizzo dell’autovettura può diventare un’impresa ardua. Facendo sempre riferimento all’esempio riportato sopra, prima di andare alla banca, il dipendente avrebbe dovuto registrare il chilometraggio effettuato. Poi, avrebbe dovuto rifarlo una volta venuto sul posto. È una procedura da ripetere ad ogni tappa del suo percorso. Guai all’autista che dimentica di guardare il chilometraggio.  In tale caso, se volesse osservare le disposizioni imposte dal fisco, dovrebbe verificare il suo viaggio su una delle mappe accessibili online per poter determinare i chilometri percorsi tra diversi punti del suo viaggio. Non vi pare troppo?

Il contribuente nel ruolo di farmacista e archivista

Non è solo il fisco a raccomandare la precisione quasi da farmacista nell’evidenziare il chilometraggio. Ultimamente il Tribunale Amministrativo Regionale di Rzeszów (la sentenza del 3 febbraio 2015, n. fascicolo I SA/Rz 1073/14) ha accolto la posizione dell’Ente fiscale, però ha anche presentato un altro punto di vista. Secondo il tribunale, non è accettabile descrivere il percorso come “dalla sede sociale alla sede sociale” oppure mettere solo il nome della città dove ha sede l’azienda perché è facile immaginare che determinando solo una località di arrivo e di partenza e il fine generale del viaggio, senza evidenziare gli indirizzi precisi, il contribuente potrebbe mettere qualsiasi numero di chilometri passati mascherando così l’uso della macchina per fini privati, il che in caso di un controllo fiscale sarebbe difficile da verificare, soprattutto dopo un po’ di tempo. La sentenza del tribunale è più o meno accettabile. Se avesse deciso altrimenti, la sua posizione costituirebbe un invito agli abusi. D’altra parte il modo di trattare i contribuenti come imbroglioni è un argomento da discutere in un altro post. Anche se il tribunale ha rigettato il ricorso del contribuente, mantenendo in vigore l’interpretazione rilasciata, ha ammesso che non è necessario evidenziare tutte le tappe di un percorso separatamente, ma è possibile mettere un’annotazione con descrizione dettagliata del viaggio (p.es. mettendo gli indirizzi dei posti vistati). Ci sono tutti i presupposti per un ricorso in cassazione.

Tuttavia, l’interpretazione è stata mantenuta in vigore e così è stata confermata la procedura che esige dai contribuenti le competenze quasi da archivisti. È una buona soluzione? Moltiplicando le esigenze relative alla registrazione e imponendo sempre di più dettagli in quanto alla documentazione, il fisco tende a combattere contro gli abusi oppure suggerisce delicatamente le altre soluzioni tipo “meglio il rimborso del 50% dell’Iva”?

Percorso sotto controllo

Volendo rispondere a tale domanda, prendiamo in considerazione la seguente situazione. Dal contribuente viene eseguito il controllo fiscale nel campo dell’Iva per un anno fiscale. La società ha più di una decina di macchine e su ognuna vuole detrarre il 100% dell’Iva. Siccome il contribuente ha sempre fatto tutto in conformità alle esigenze del fisco ed era un esempio da seguire per gli altri, i suoi registri sono stati elaborati con accuratezza di un metro. Ogni percorso, ogni macchina, tutti i posti – tutto è stato ben evidenziato, con gli indirizzi e il chilometraggio percorso. In totale qualche migliaio di trascrizioni dettagliate. Ecco il compito dell’impiegato di un ente fiscale: verificare la correttezza di tale registro. In poche parole: sarà un grade sfida. Ecco una domanda a coloro che siano in grado di accettare una sfida del genere: come è possibile confermare la correttezza del chilometraggio registrato, anche essendo in possesso di dati così dettagliati,  se per arrivare dal punto A al punto B ci sono così numerose strade diverse e il numero di chilometri percorsi può variare in maniera molto significante? Inoltre possono accadere diverse situazioni che giustifichino la scelta di un’altra strada alternativa come p.es. incidente stradale, lavori in corso o traffico intenso. Anche questi dovranno essere evidenziati nel registro?

Dal punto di vista della procedura di controllo fiscale, qui il fisco funziona contro sé stesso. Lo fa consapevolmente?

Non ci resta che sperare che il fisco volendo combattere contro gli abusi non imponga ai contribuenti intenzionati a detrarre 100% dell’Iva, di viaggiare in compagnia di un ispettore, ovviamente assunto a spese del contribuente, che sarebbe tenuto a registrare tutto da solo.