Ewelina MĄDRAWSKA
Accounting Assistant presso RSM Poland
Le attività intraprese dai soggetti economici che mirano a percepire un reddito comportano degli obblighi e dei crediti derivanti da contratti con contraenti o da diritti e obblighi imposti dall'ufficio delle entrate, dallo ZUS [Istituto di Previdenza Sociale] o da altre unità dell'amministrazione pubblica. Oggi vorrei focalizzarmi sulla specificità del credito e sulla presentazione nel bilancio sociale.
Definizione di credito
In primis diamo uno sguardo alla legge sulla contabilità che definisce i crediti come risorse patrimoniali controllate da imprese il cui valore è stato determinato in maniera attendibile, risultanti da eventi passati e che in futuro apporteranno benefici economici. I crediti si distinguono in base al loro termine di pagamento, tra cui annoveriamo:
- Quelli a lungo termine – scadenza oltre 12 mesi,
- Quelli a breve termine – scadenza entro 12 mesi.
È bene ricordare che in caso di crediti per forniture e servizi tale suddivisione non viene applicata. Tutti i crediti relativi ai servizi forniti appartengono al gruppo di crediti a breve termine in quanto crediti esigibili per forniture e servizi antecedentemente e successivamente alla scadenza dei 12 mesi.
Inoltre tra i crediti a lungo e a breve termine distinguiamo:
- quelli da imprese collegate,
- quelli da altre imprese in cui l'impresa detiene quote di partecipazione
- quelli da altre imprese.
La tabella sottostante mostra in modo dettagliato la presentazione dei crediti nel bilancio:
Inventario dei crediti
Prima della classificazione del credito sotto la voce corrispondente dell'attivo occorre verificare lo stato reale mediante un inventario.
Secondo la legge sul bilancio occorre farlo almeno una volta all'anno in corrispondenza della data di chiusura del bilancio. La legge prevede l'inizio dell’inventario nell'ultimo trimestre dell'anno e la sua conclusione entro il 15 gennaio.
Una delle possibilità per la verifica dello stato reale dei beni (anche dei crediti), allo stesso tempo la più adeguata e diffusa, è la verifica dei saldi. A tal fine il creditore può chiedere al contraente la conferma scritta dello stato dei crediti. Da parte sua egli dovrebbe inviare in duplice copia la cosiddetta conferma dei saldi (voci che indicano l'elenco di crediti) che gli verrà restituita successivamente alla sua verifica e firma.
Il legislatore prevede altresì un altro metodo per realizzare l'inventario dei crediti. Esso consiste nella verifica del loro valore reale mediante il raffronto dei dati contabili con i documenti pertinenti, fatto salvo però l'art. 26 comma 1 punto 3 della Legge sulla contabilità, per cui detta verifica è ammissibile solo nel caso in cui la riconciliazione dei saldi non risulta possibile per comprovate ragioni. Tale situazione sussiste quando il contraente non è soggetto alle norme della legge sulla contabilità (non gestisce un’attività economica) e non invia la conferma del saldo. Lo stesso vale per i crediti da riscuotere in via giudiziale ove potrebbero venire in suo soccorso le sentenze o le citazioni in giudizio.
Valutazione del credito
Un’altra operazione molto importante è la stima del credito. Al giorno di chiusura del bilancio i crediti vengono stimati secondo l’importo dovuto in base al principio di precauzione ai sensi dell'art. 28 comma 1 punto 7 della Legge sulla contabilità, maggiorati degli interessi e deducendo le svalutazioni sui crediti qualora sussistano delle circostanze che giustifichino tale svalutazione.
L'importo del credito dovuto viene stabilito in base all'ammontare nominale del credito. Inoltre detto importo può essere maggiorato da eventuali penali, condanne e interessi contrattuali o legali di mora previsti dal creditore alla data di chiusura del bilancio.
La prudenza adottata permette inoltre di definire il grado di probabilità di riscuotere il pagamento dovuto e di adeguare correttamente il credito attraverso la sua svalutazione. Un inventario corretto può essere d'aiuto per stabilire il grado di probabilità o la sua variazione.
Per i crediti in valuta estera la stima avviene alla data di chiusura del bilancio secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 1 della Legge sulla contabilità in base al tasso di conversione giornaliero della Banca nazionale polacca per una determinata valuta. Successivamente alla valutazione dello stato patrimoniale si delineano le differenze di cambio positive o negative in grado di modificare l'importo del credito indicandone la sua posizione nel bilancio.
La presentazione del valore del credito conformemente alle normative di legge sul bilancio comporta una serie di attività per l’azienda, a partire dall'inventario fino alla probabilità di riscossione dei crediti, la loro eventuale svalutazione, la loro stima e l'indicazione della loro posizione nel bilancio. Si tratta tuttavia di uno dei tanti obblighi previsti per coloro che devono redigere degli accurati rendiconti finanziari...